Atti tributari: sottoscrizione ancora necessaria?
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di Matteo Sances *
Gli atti tributari privi della sottoscrizione del dirigente responsabile dovrebbero essere pienamente legittimi da qualche settimana. Ciò è quanto emerge dal DL n.78 del 1.07.2009 (c.d. decreto anti-crisi) recentemente convertito in legge.
Esaminando, infatti, l’art.15, comma 7, della predetta norma si legge: “la firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell’adozione dell’atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”.
A partire dal 1° luglio 2009 (ossia dall’entrata in vigore del decreto), quindi, la firma autografa non dovrebbe più essere necessaria e parrebbe potersi sostituire con la mera indicazione del soggetto responsabile dell’adozione dell’atto (es. il capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; si veda art. 42,comma 1, del DPR 600/73).
Ciò dovrebbe porre fine ad alcune recenti pronunce della giurisprudenza di merito, la quale sosteneva che dovesse ritenersi addirittura inesistente l’atto sottoscritto con firma “a stampa”, spingendosi a ritenere essenziale per tutti i documenti – compresi quelli informatici – la firma autografa oppure quella digitale (si veda sentenza della Ctr Campania, sez. IX, n.55 del 12.03.2008).
Se così fosse, inoltre, dovrebbe ritenersi tacitamente abrogato l’art. 42, comma 3, del DPR 600/73 nella parte in cui sancisce la necessità della sottoscrizione dell’atto tributario a pena di nullità.
Tale articolo, infatti, stabilisce che “l’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione …”
Occorre evidenziare, però, che ad un esame più approfondito della questione l’uso del condizionale è sicuramente d’obbligo. Infatti, il comma 8 dell’art. 15 del DL 79/2009 specifica che “Con provvedimento dei Direttori della Agenzie fiscali e del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono individuati gli atti di cui al comma 7”.
Alla luce di quest’ultima disposizione, dunque, non è chiaro se in attesa del provvedimento richiesto la sottoscrizione del Dirigente rimanga necessaria oppure no. Precisazioni in merito da parte dell’Agenzia delle Entrate risultano sicuramente opportune.
Come sempre, chiunque si trovi di fronte a tali problematiche o abbia necessità di ulteriori chiarimenti potrà contattare senza timore l’autore dell’articolo ed avere tutte le informazioni necessarie.
* Avvocato, componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Difensori Tributari e consulente dell’Associazione Consumatori Europei.
(2 settembre 2009)

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