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Ufficio incompetente? Accertamento fiscale nullo

Archiviato in Finanze & Tributi | Lascia un commento

blog_avvoc_2di Matteo Sances *

L’accertamento fiscale effettuato da un ufficio dell’Agenzia delle Entrate non competente per territorio determina un atto illegittimo. Sono queste le conclusioni a cui è giunta la sezione 46° della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (sentenza n. 149 del 17.04.2009), la quale ha annullato una cartella emessa a seguito di un accertamento effettuato da un ufficio che aveva agito al di fuori della propria circoscrizione.

In merito, è bene chiarire che ogni ufficio dell’Agenzia delle Entrate può esercitare i propri poteri di verifica e accertamento solo nei confronti di quei contribuenti aventi domicilio fiscale all’interno del territorio di sua competenza.

Per capire meglio tale concetto occorre leggere attentamente due articoli del DPR n.600/73, ossia l’articolo 31, intitolato “Attribuzioni degli uffici delle imposte” e l’articolo 58, intitolato “Domicilio fiscale”.

Tali disposizioni, infatti, prevedono che gli uffici dell’Agenzia delle Entrate “controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti… provvedono alla liquidazione delle imposte… provvedono all’irrogazione delle pene pecuniarie” (art. 31, comma 1), chiarendo inoltre che la competenza spetta “all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione…” (art. 31, comma 2).  

Ai fini, quindi, della competenza è importante comprendere il concetto di domicilio fiscale del contribuente, il quale per le persone fisiche corrisponde in genere al “comune nella cui anagrafe sono iscritte” (art. 58, comma 2), mentre per le persone giuridiche – anche qui tranne casi particolari – coincide con il “comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa…” (art. 58, comma 3).

Proprio considerando tali parametri normativi si è espressa da tempo anche la Suprema Corte, la quale ha chiarito che “l’incompetenza territoriale dell’ufficio tributario che ha proceduto all’accertamento fiscale comporta l’assoluta carenza di potere dell’organo amministrativo e, quindi, un vizio sostanziale e radicale dell’atto di accertamento, che è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento tributario” (sentenza Cassaz. n. 2998 del 27.03.1987).

Alla luce di tali considerazioni, dunque, la contribuente impugnava la cartella di pagamento, grazie alla quale veniva a conoscenza per la prima volta dell’accertamento operato dall’Ufficio (trattasi di liquidazione delle imposte ex art. 36bis del DPR n. 600/73 e art. 54bis del DPR n. 633/72, relative al periodo d’imposta 2004) e contestava, oltre ad una serie di gravi vizi sia formali che di merito dell’atto, l’incompetenza dell’Agenzia delle Entrate di Milano3, rea di aver effettuato l’accertamento al posto dell’ufficio di Milano6.

A sostegno di quanto eccepito, venivano prodotte in giudizio le dichiarazioni dei redditi passate dove emergeva in modo chiaro che il domicilio fiscale della contribuente già da diversi anni rientrava nella circoscrizione dell’Ufficio di Milano6 (anno accertato 2004; dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio dal 2001 al 2008).

I giudici meneghini, pertanto, non hanno potuto fare a meno che accogliere le doglianze della contribuente e annullare in toto l’atto illegittimo. 

Alla luce di quanto illustrato, quindi, è chiaro che sarà onere del cittadino/contribuente che dovesse ricevere un qualsiasi atto da parte dell’Agenzia delle Entrate o da Equitalia spa verificare attentamente la legittimità dello stesso – in ordine ai profili sopra evidenziati – al fine di valutare l’opportunità o meno di un’azione legale.  

* Avvocato, componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Difensori Tributari e consulente dell’Associazione Difensori Tributari e consulente dell’Associazione Consumatori Europei

(24 Settembre 2009)

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